verifiche attrezzature di lavoro
- Analisi Chimiche
- Analisi Metallografiche
- Cause di rottura
- Controlli non distruttivi
- Controlli visivi sulle saldature UNI EN ISO 17637
- Controlli visivi sulle attrezzature a pressione (SCARICA LE LINEE GUIDA ISPESL)
- Controllo spessori serbatoi
- Sicurezza di impianti e attrezzature di sollevamento (D.Lg. 81/08)
- Taratura
- Verifica decennale estintori
- Controllo inquinanti direttiva giocattoli 2009/48/CE (pistola analizzatore XRF Bruker)
Il l D.M. 11/04/2011 regola l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), e i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l’effettuazione delle verifiche stesse.
Ai sensi dell’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
► Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere.
► All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative
► Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza , con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di 60 gg. dalla richiesta, decorsi i quali il datore di lavoro può avvalersi dell’ASL (ARPA) e di soggetti pubblici – privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 gg. dalla richiesta , decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici – privati abilitati.
Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP
Prima verifica periodica
La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
La prima verifica periodica è finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante.
Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
Periodicità delle verifiche:
Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b)Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).
4. l.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:
a. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
Si applicano le condizioni e le tariffe definite al sito ISPESL nonche degli allegati di riferimento, oppure scarica direttamente il TARIFFARIO