Quadro normativo del rischio Silice
La silice è una sostanza naturale che si trova in quantità variabili nella maggior parte delle rocce, sabbia e argilla. Ad esempio, l'arenaria contiene più del 70% di silice, mentre il granito potrebbe contenere il 15-30%. La silice è anche un importante costituente di materiali da costruzione come mattoni, piastrelle, cemento e malta.
Viene generata polvere da questi materiali durante molte attività di costruzione comuni. Questi includono taglio, foratura, molatura e lucidatura. Parte di questa polvere è abbastanza fine da penetrare in profondità nei polmoni. La polvere fine è nota come silice cristallina respirabile ed è troppo fine per essere vista con un'illuminazione normale. Si chiama comunemente polvere di silice o silice.
Qual è il rischio per i lavoratori ?
La silice rappresenta il rischio maggiore per i lavoratori edili dopo l'amianto. L'esposizione pesante e prolungata può causare il cancro ai polmoni e altre gravi malattie respiratorie.
Puoi prevenire questo rischio?
Si, rispettando tutte le misure di sicurezza e prevenzione al rischio silicosi!
Per quanto riguarda le normative, si fa riferimento al Titolo IX del D.Lgs. 81/08, per l’esattezza agli articoli 224 e 225 del Capo I “Protezione da agenti chimici”:
misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di esposizione a sostanze pericolose (art.224);
misure specifiche di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi (art.225).
La Direttiva (UE) 2017/2398, entrata in vigore il 16 gennaio 2018, modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente Direttiva entro il 17 gennaio 2020, fino a quella data, ovvero fino a che l’Italia non recepirà tale indirizzo normativo, si applicheranno le normative ad oggi in vigore.
In particolare all’allegato III della direttiva sono riportati nuovi valori limite tra cui, ad esempio: polveri di legno duro, Composti di cromo VI, Polvere di silice cristallina respirabile, Benzene. Per consultare l'allegato III alla direttiva contenente i nuovi valori limite clicca qui
Il decreto 10 giugno 2014 invece aggiorna l'elenco della malattie per le quali è obbligatoria la denuncia come malattia professionale:
La silice è una sostanza naturale che si trova in quantità variabili nella maggior parte delle rocce, sabbia e argilla. Ad esempio, l'arenaria contiene più del 70% di silice, mentre il granito potrebbe contenere il 15-30%. La silice è anche un importante costituente di materiali da costruzione come mattoni, piastrelle, cemento e malta.
Viene generata polvere da questi materiali durante molte attività di costruzione comuni. Questi includono taglio, foratura, molatura e lucidatura. Parte di questa polvere è abbastanza fine da penetrare in profondità nei polmoni. La polvere fine è nota come silice cristallina respirabile ed è troppo fine per essere vista con un'illuminazione normale. Si chiama comunemente polvere di silice o silice.
Qual è il rischio per i lavoratori ?
La silice rappresenta il rischio maggiore per i lavoratori edili dopo l'amianto. L'esposizione pesante e prolungata può causare il cancro ai polmoni e altre gravi malattie respiratorie.
Puoi prevenire questo rischio?
Si, rispettando tutte le misure di sicurezza e prevenzione al rischio silicosi!
Per quanto riguarda le normative, si fa riferimento al Titolo IX del D.Lgs. 81/08, per l’esattezza agli articoli 224 e 225 del Capo I “Protezione da agenti chimici”:
misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di esposizione a sostanze pericolose (art.224);
misure specifiche di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi (art.225).
La Direttiva (UE) 2017/2398, entrata in vigore il 16 gennaio 2018, modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente Direttiva entro il 17 gennaio 2020, fino a quella data, ovvero fino a che l’Italia non recepirà tale indirizzo normativo, si applicheranno le normative ad oggi in vigore.
In particolare all’allegato III della direttiva sono riportati nuovi valori limite tra cui, ad esempio: polveri di legno duro, Composti di cromo VI, Polvere di silice cristallina respirabile, Benzene. Per consultare l'allegato III alla direttiva contenente i nuovi valori limite clicca qui
Il decreto 10 giugno 2014 invece aggiorna l'elenco della malattie per le quali è obbligatoria la denuncia come malattia professionale: