LA NOMINA DEL CONSULENTE ADR DIVENTA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI SPEDITORI - CONSULENTE ADR, COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2023: OBBLIGHI E SOGGETTI ESENTATI (Circolare MIT 40141/2022)
Dal 1° gennaio 2023 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. avranno l'obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose.
L'obbligo vale anche per le aziende che effettuano spedizioni e trasporti occasionali di piccoli quantitativi di merci e/o rifiuti pericolosi.
L'obbligo di nomina del Consulente è identificato nella Sezione 1.8.3 A.D.R.:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
1.6.1.44 Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
Il termine "Spedizione" in 1.8.3.1 A.D.R. è stato introdotto dall'edizione 2019 dell'Accordo. Tale termine non era incluso nelle precedenti edizioni. L'obbligo di nomina del Consulente per lo "Speditore" è stato dunque introdotto dall'A.D.R. 2019.
Considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto quattro anni di periodo transitorio, pertanto, l'obbligo di nomina - come si legge nella misura transitoria del 1.6.1.44 - scatta formalmente dal 1 Gennaio 2023
LE ESENZIONI DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA
Le esenzioni in territorio italiano- previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – si applicano solo alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
L’autorità competente Italiana non prevede esenzioni applicabili al ruolo dello “Speditore” di merci/rifiuti pericolosi.
L'obbligo vale anche per le aziende che effettuano spedizioni e trasporti occasionali di piccoli quantitativi di merci e/o rifiuti pericolosi.
L'obbligo di nomina del Consulente è identificato nella Sezione 1.8.3 A.D.R.:
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
1.6.1.44 Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
Il termine "Spedizione" in 1.8.3.1 A.D.R. è stato introdotto dall'edizione 2019 dell'Accordo. Tale termine non era incluso nelle precedenti edizioni. L'obbligo di nomina del Consulente per lo "Speditore" è stato dunque introdotto dall'A.D.R. 2019.
Considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto quattro anni di periodo transitorio, pertanto, l'obbligo di nomina - come si legge nella misura transitoria del 1.6.1.44 - scatta formalmente dal 1 Gennaio 2023
LE ESENZIONI DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA
Le esenzioni in territorio italiano- previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – si applicano solo alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
L’autorità competente Italiana non prevede esenzioni applicabili al ruolo dello “Speditore” di merci/rifiuti pericolosi.
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